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Fesica Edilizia

Supporti didattici e professionali.
La professionalità delle figure della sicurezza

A breve saranno disponibili in formato mp3 e materiale in pdf i moduli formativi di supporto didattico e professionale per: Datori di lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, Addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori Sicurezza nei Cantieri, Consulenti Sicurezza Luighi di lavoro e cantieri e Formatori.
I moduli sono completi ed esaustivi.
Alcuni moduli:

D.LGS 81/08 e SS.MM.: Misure generali di tutela; Delega di funzioni; Obblighi del Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; Obblighi dell’Impresa familiare; Obblighi dei progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori; Obblighi del Medico Competente; Contratti d’appalto e d’opera; Allegato I:gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
FORMATORE:ING.AVANZATO S. durata in minuti 46:39;

LE NOVITA’ DEL DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS 81/08: La Valutazione dei Rischi e l’elaborazione del DVR; Compiti del Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori; Informazione e Formazione; RLS e RLST; Organismi Paritetici.
FORMATORE DOTT.CAICO D. durata in minuti 18:35;

ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE NELLA SCUOLA: Che cosè l’emergenza; Come organizzarsi operativamente; Richiami normativi; Classificazione del livello di Rischio; I percorsi d’esodo; Uscite di piano; Misure per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio; Attrezzature ed impianti antincendio; Controlli e manutenzione antincendio; Registro antincendio; Informazione e formazione antincendio; Obiettivi del piano di emergenza; Addetti alla gestione delle emergenze; Coordinatore per l’emergenza; Addetti antincendio e primo soccorso; Responsabili di classe; Studenti apri e chiusi fila; Responsabili di piano; Addetti alle comunicazioni di emergenza; Addetti alla messa in sicurezza degli impianti; Addetti all’accessibilità dei soccorsi.

FORMATORE:ING.AVANZATO S. durata in minuti 47:04.

PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
ING.AVANZATO SALVATORE 339/7626301

Corsi gratuiti per datori di lavoro e lavoratori dell'edilizia.
Formazione.

Il Datore di lavoro delle imprese edili e artigiane che ha alle dipendenze almeno due lavoratori iscritti al Sindacato Fesica Confsal edilizia ha diritto alla frequenza gratuita di uno dei corsi:
- Corso per preposti al montaggio di ponteggi di 8 ore;
- Corso datore di lavoro - Rspp di 16 ore;
- La redazione del Pi.M.U.S..
I lavoratori edili iscritti al Sindacato Fesica Confsal edilizia hanno diritto alla frequenza gratuita di uno dei corsi:
- Informazione e formazione per la sicurezza per lavoratori dell'edilizia;
- Informazione e formazione per la sicurezza per lavoratori ditte manutenzione;
- Operatore gru (artt.36, 37 e 73 del d.lgs 81/08 e ss.mm. testo unico della sicurezza);
- Corso per preposti al montaggio di ponteggi;
- Corso di aggiornamento(4 ore dipendenti da 15 a 50) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per informazioni:
Tel.no 3397626301

Corso gratuito iscritti fesica confsal edilizia.
Aggionamento professionale.

Per gli iscritti al Sindacato Fesica Confsal Edilizia(figure professionali) è prevista la frequenza gratuita di un corso con maturazione di 8 crediti formativi per:

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Corso di aggiornamento di 8 ore per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornamento modulo B Macrosettori 1-2-6-8-9 -3-4-5-7.
Art. 32, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e SS.MM..

Coordinatori Sicurezza nei Cantieri:
Corso di aggiornamento di 8 ore per
Coordinatori Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
Obbligo dell’aggiornamento previsto dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08.
Per informazioni:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Tel.no 339/7626301

Cantieri di entità minore di 200 u/g
Adempimenti ed obblighi

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
________________________________________
Articolo 104
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

Articolo 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Articolo 35
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.



Formazione in fad ed integrata


La Formazione on line: Il sistema della formazione a distanza si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni anche grazie alla continua evoluzione delle tecnologie multimediali. Le numerose esperienze condivise, consolidate ed innovative si basano su regole estremamente chiare e precise che sono condivise, gestite e seguite con attenzione. La formazione a distanza è ormai entrata a pieno titolo nella politica della formazione. I corsi di formazione a distanza on line sono stati progettati dall’Ing.Avanzato Salvatore di QSS Formazione Sicurezza e Salute e validati da FeSICA Confsal Edilizia (soggetto formatore “Ope legis” ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.).
La QSS Formazione Sicurezza e Salute da il supporto didattico, organizzativo ed amministrativo ed in particolare gestisce e controlla ogni utente, individualmente attraverso un report, il processo di erogazione, verifica e controllo sull'intero corso attraverso le videolezioni, slides, test e verifiche. La formazione a distanza on line: Gli indirizzi ed i requisiti dei corsi comprendenti la loro organizzazione, metodologia, articolazione dei percorsi formativi, valutazioni, certificazioni e riconoscimento dei crediti professionali saranno riferiti alle tipologie di corsi per cui e possibile la formazione a distanza. I corsi per ASPP/RSPP (Modulo A, moduli da B1 a B9 e Modulo C) e per Coordinatore Sicurezza nei Cantieri di 120 ore oltre la verifica saranno organizzati in FaD Integrata. IE’ consentito in fad l’aggiornamento con crediti formativi quinquennali. Al termine di ciascun corso con svolgimento di eventuali simulazioni e test verrà rilasciato il relativo attestato.

I moduli dei corsi on line:
Gli obiettivi del corso e dei singoli Moduli La suddivisione in moduli, la loro organizzazione didattica, definisce le capacità che dovranno acquisire i diversi soggetti alla conclusione di ciascun modulo. I corsi in fad on line saranno realizzati col metodo della “formazione attiva” che si sviluppa, sulla base delle materie di insegnamento e sulle capacità ed il ruolo professionale che il soggetto deve raggiungere.

Aggiornamento annuale: L’innovazione fondamentale prevista dall'Accordo Stato Regioni è rappresentata dalla formazione continua nell’arco dei cinque anni successivi dalla data di svolgimento del corsi di specializzazione moduli B. Sono differenziati per i Responsabili(40 o 60 ore) e per gli Addetti al servizio(28 ore).

I corsi di aggiornamento, obbligatori, sono collegati ai macrosettori Ateco corrispondenti al modulo B. Nello specifico i macrosettori: 3 Costruzioni; 4 Industrie in genere; 5 Chimica e gomma; 7 Sanità; prevedono un corso a cadenza quinquennale di 60 ore. Per i restanti macrosettori: 1 Agricoltura; 2 Pesca; 6 Commercio e artigianato; 8 P.A e scuola; 9 Uffici e servizi; prevedono un corso a cadenza quinquennale di 40 ore. Per i Coordinatori Sicurezza nei Cantieri l’obbligo quinquennale è di 40 ore a partire da 15 Maggio 2008. Frequenza dei corsi in fad on line: I corsi in fad on line progettati e validati privilegiano le metodologie “attive” che comportano la centralità del progetto formativo e la sua unitarietà didattica del percorso di apprendimento. E’ garantito l’ equilibrio tra videolezioni, che sono vere e proprie lezioni frontali con sussidi multimediali, verifiche intermedie mediante test e simulazioni e verifica delle risposte alle domande. Formazione a distanza: Sulla formazione a distanza viene espressamente prevista per gli Aggiornamenti di ASPP-RSPP e sconsigliata per i percorsi con verifica dell’apprendimento. Linee interpretative del 5 ottobre 2006 adottate dalla Conferenza Stato Regioni in sede politica: B) FAD - Formazione a Distanza(DA DUBINI ROLANDO): L'Accordo sul punto è evasivo.

La prevede esplicitamente per quanto riguarda gli impegnativi corsi quinquennali di aggiornamento obbligatorio previsti dall'ex art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 ora Testo Unico: "in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza". Non è però affatto detto che tale formazione a distanza sia vietata per la Formazione nei Moduli “A”, di base, “B” e “C”, di specializzazione, nei quali peraltro è prevista la possibilità di un massimo del 10% di assenze, mentre con la formazione a distanza non vi è neanche un'assenza, perché altrimenti non si procede con la formazione. Inoltre, per confutare la tesi che nega legittimità alla FAD, l'accordo cita una sola volta la parola aula: “2.2. Metodologia Insegnamento/Apprendimento Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;”. Ma nel contesto della esercitazione va sottolineato che la stessa può essere agevolmente svolta, e anche meglio e in modo più individualizzato, anche a distanza. È prevista esplicitamente per i corsi di Aggiornamento, che non sono qualcosa di minore e inferiore, ma anzi sono essenziali per tenere Rspp e Aspp a passo con tutte le novità del settore Ateco di appartenenza, e sono di fatto un aggiornamento continuo del Modulo B: quindi se ripercorrono in modo aggiornato i temi e anche la durata del modulo B, non si capisce per quale ragione al mondo la FAD non possa essere idoneamente svolta anche per il modulo B, e a maggior ragione per i moduli A e C, assai più standardizzati rispetto al modulo B.
È perfettamente possibile erogare corsi di formazione a distanza che soddisfino tutti i requisiti formativi previsti dall'Accordo, nonché gli aspetti certificativi e di verbalizzazione, purché si abbia l'accortezza di prevedere almeno un momento in aula per certi adempimenti così come configurati dall'Accordo Stato Regioni. Solo con la formazione a distanza sarà possibile soddisfare l'intera esigenza formativa, riducendo i costi della stessa, ad esempio, per Rspp esterni, ma anche per razionalizzare le assenze dalle aziende. Come scrive la psicologa Anna Fata, sfatando luoghi comuni poco sostenibili: "Ancora oggi la Formazione a Distanza viene vista con una certa diffidenza o, comunque, tende ad essere considerata una forma di didattica "di serie B", rispetto a quella tradizionale.
Questa prospettiva, però, non tiene conto in modo adeguato del fatto che la FaD e, nella fattispecie, la formazione in rete, di terza generazione, differisce sostanzialmente dalla didattica tradizionale, faccia a faccia, al punto che risulta, per certi versi azzardato un confronto con essa. Inoltre, le due forme di insegnamento non si escludono necessariamente a vicenda, ma possono trovare una proficua integrazione, che può dare luogo ad un modello di educazione innovativo, in cui vengono privilegiati: la formazione della conoscenza come processo ricorsivo, mai concluso, che può essere continuamente arricchito, modificato, ampliato, oltre che come processo collaborativo, in cui ogni discente può fornire il suo apporto, in cui vengono valorizzati i contributi dei singoli, la cooperazione per un obiettivo comune, la possibilità di un percorso di formazione che risponda alle esigenze individuali, sia a livello di contenuto, sia di tempi di fruizione. Per poter far comprendere i vantaggi che la FaD offre, è necessario non solo fornire dei materiali di elevata qualità ed un supporto tecnologicamente avanzato ed efficiente, ma anche diffondere una vera e propria cultura dell'e-learning". In tale contesto si collocano, inopinatamente, le Linee interpretative del 5 ottobre 2006 adottate dalla Conferenza Stato Regioni in sede politica (con scarsa attenzione ai contenuti da parte dei soggetti politici, e in primis da parte del Ministero del Lavoro) dell'Accordo del 26 gennaio 2006, le quali tra l'altro stravolgono l'interpretazione letterale dell'accordo stesso in modo tale che risulta incomprensibile, da un punto di vista logico giuridico la scelta delle linee interpretative in luogo dei una auspicabile, necessaria ed urgente riscrittura dell'Accordo del 26 gennaio 2006 stesso. Le Linee interpretative al punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento prevedono che "per i moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricordo alla FaD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema". In modo contorto e sintatticamente faticoso questa affermazione apodittica delle Linee guida interpretative è in contrasto con la ragione, non si può escludere a priori la capacità di progettare corsi di formazione a distanza adeguati agli obiettivi formativi previsti dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e contraddice la costituzione, il diritto comunitario e le disposizioni di legge in materia di formazione universitaria a distanza, le disposizioni sulla formazione ECM, e anche una circolare dello stesso Ministero del lavoro:

1) Costituzione italiana art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

2) la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento a e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

3) la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europea (programma e-learning): la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione Europea nel settore della formazione a distanza, e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 92, concernente la sperimentazione di nuove attività didattiche universitarie;

4) la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11, comma 3, che consente agli Atenei di avviare, tra l'altro, iniziative di istruzione universitaria a distanza, anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati;

5) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 12, recante interventi per le innovazioni tecnologiche e per 1'insegnamento a distanza;

6) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96 ed in particolare l'art. 6 recante misure per lo sviluppo dei consorzi per l'insegnamento universitario a distanza;

7) il decreto ministeriale 6 marzo 1998 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), nonché il decreto ministeriale 21 giugno 1999, ed in particolare l'art. 18;

8) il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001/2003 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

9) il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

10) Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 Il quale esplicitamente riconosce "altresì che la diffusione dell'e-learning nel settore universitario può migliorare l'accesso alle risorse di apprendimento stesso e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze quali quelle dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro";

11) articolo 8 bis comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ai sensi del quale "per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi", articolo che colloca il percorso formativo nell'ambito del più complessivo sistema formativo nazionale, tanto è vero che il successivo Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 prevede al punto 2.5 che "L’insieme degli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".

12) l'articolo 117 della costituzione, che al comma 1 lettera n) prevede che le norme generali sull'istruzione sono di competenza dello stato, e quindi il principio della valorizzazione della FAD, Formazione a distanza, è principio generale che non può essere menomato da "interpretazioni" illegittime e incostituzionali.

13) E.C.M. Educazione Continua in Medicina 10 dicembre 2003 - Commissione nazionale per la formazione continua - Segreteria - Accreditamento dei Provider Sperimentazione Preliminare FAD Formazione a distanza.

14) Ministero del Lavoro, Ufficio centrale per orientamento e la formazione professionale dei lavoratori divisione VI, Circolare N. 43/99 del 08/06/1999 - Oggetto: Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza(fad) per i Programmi Operativi multiregionali e per le Iniziative Comunitarie, cofinanziati con il FSE.Tutte queste disposizioni valorizzano la formazione a distanza, fanno riferimento ai luoghi di lavoro, e disegnano un intreccio di innovazione tecnologica e facilitazione dell'accesso alle risorse dell'apprendimento che vengono vanificate dalle citate Linee guida interpretative, delle quali è necessario e urgente paralizzare l'efficacia del punto 2.2 SINTESI L'ex art. 8 bis del D.Lgs.

Il 19 Settembre 1994 n. 626 da attuazione alla direttiva 89/391/CEE in materia di requisiti professionali dei Responsabili e Addetti dei Servizi Protezione e Protezione e prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione i cui contenuti sono stati definiti dall'Accordo Stato- Regioni del 26 Gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 Febbraio 2006. Detto accordo prevede, tra l'altro, esplicitamente per gli impegnativi corsi quinquennali di aggiornamento obbligatorio: "in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza". L'accordo non esclude affatto che la formazione a distanza possa essere utilizzata anche per la Formazione nei Moduli “A”, di base, “B” e “C”, di specializzazione, ma pone solo un accento particolare sulla utilità del suo impiego per gli impegnativi corsi di aggiornamento, nei quali peraltro è prevista la possibilità di un massimo del 10% di assenze, mentre con la formazione a distanza non vi è neanche un'assenza, perché altrimenti non si procede con la formazione.Il 5 Ottobre 2006 la Conferenza Stato-Regioni ha emanato delle Linee interpretative dell'accordo citato le quali, inaspettatamente, escludono inopinatamente, con una motivazione per nulla giustificata la possibilità di ricorrere a momenti di formazione a distanza anche per i moduli A, B e C, concettualmente non dissimili dai moduli di aggiornamento: Le Linee interpretative al punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento prevedono che "per i moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricordo alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema".
Questa interpretazione è in contrasto con l'interpretazione letterale dell'accordo del 26 Gennaio 2006, è in contrasto con l'impegno della Comunità Europea a favorire la diffusione in tutti gli stati membri della formazione a distanza, e con il recepimento italiano di tali indicazioni operato a livello universitario e nel settore della formazione degli operatori della sanità. Va sottolineato che i corsi A, B, C di aggiornamento svolti e da svolgere restano perciò perfettamente e leciti e validi, purché i contenuti e il soggetto formatore siano quelli previsti dall'Accordo del 26 gennaio 2006. c) Occorre precisare che le Circolari, e tanto più le Lettere circolari e i pareri ministeriali. Così come le c.d. Linee interpretative delle regioni e provincie autonome, rappresentano interpretazioni qualificate dettate dalla necessità di fornire criteri applicativi delle norme di legge quanto più possibile dettagliati. Ma si tratta pur sempre di interpretazioni che vincolano solo coloro che appartengono all’amministrazione che le ha emanate, ma non il giudice penale, che è vincolato solo alla rigorosa osservanza della legge, ai sensi dell'art. 101 della Costituzione. Difatti la legislazione vigente è ordinata a piramide (struttura, scala gerarchica dell'ordinamento giuridico) , con subordinazione delle norme giuridiche di grado inferiore (meno efficaci) rispetto alle norme giuridiche di grado superiore (più efficaci). Le norme contenute nella Costituzione italiana (Legge fondamentale dello Stato) rappresentano fonti di tipo "superprimario", sovraordinate a qualunque altra fonte del diritto, e rappresentano anche il criterio in base al quale viene controllata la costituzionalità delle norme di legge dalla Corte Costituzionale. E’ ovvio che la materia complessa riguardo la FAD legittima un approfondito della metodologia di apprendimento che è oggetto costante di studio. Corsi in fad intagrata: La FaD con utilizzo di collegamento audio-video è una particolare formazione con la caratteristica principale del suo svolgersi tra soggetti(Tutor multimediale e corsista) che fisicamente non si trovano a condividere lo stesso spazio fisico. Viene creata un’”aula virtuale” che permette l’interazione tra i due soggetti utilizzando il canale audio-video e quello testuale(chat, invio test). La tradizionale lezione frontale viene riportata tale e quale con la certezza che, da parte del corsista, l’attenzione è massima senza nessuna distrazione(uno a uno). La Formazione è qualcosa di dinamico che presuppone che un Soggetto(corsista) che non possiede la forma la riceva dal formatore(Tutor multimediale). La FaD utilizzata permette ad un “Tutor informatore” di rendere oggettiva la forma che possiede e applicarla ripetutamente a soggetti diversi. Questa tipologia di FaD con utilizzo del canale audio-video è vista come ambiente di gestione della conoscenza con canale di comunicazione attiva e Percorsi formativi personalizzati sul frequentante. La caratteristica di questo processo di apprendimento in audio-video integrato con parti in autoistruzione, viene costruito in sinergia (Formatore-Corsista) ed è sicuramente condiviso con tutte le interazioni possibili ed immaginabili. E’ un processo di “apprendimento digitale” con la possibilità di effettuare una serie di verifiche efficaci(test, role planing, problem solvine, simulazioni di ruoli, risoluzioni di casi concreti) per arrivare alla Formazione Utile riferita al ruolo e per i compiti da svolgere. Il vantaggio della formazione in FaD integrata è nell’avere la possibilità di seguire il percorso formativo scegliendo i tempi di studio e di collegamento audio-video senza interrompere i propri impegni anche lavorativi. I percorsi formativi integrati fortemente interattivi sono stati progettati didatticamente dall’Ing.Avanzato Salvatore con la collaborazione e validazione da parte di FeSICA Confsal Edilizia ed organizzati e gestiti da QSS Formazione sicurezza e Salute.

La metodologia formativa progettata è un percorso formativo di qualità in quanto tipologie similari con progettazione didattica e svolgimento in aula da parte di QSS Formazione sicurezza e salute sono state esaminate positivamente dal “Comitato Scientifico” Di Valutazione Della formazione (ISPESL Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione – CDS Centro Documentazione Scientifica Emilia Romagna – ARPAT di Firenze – AGEFORM – IEFE della Bocconi – AUSL di Modena – Az. USL di Genova – Ass.to Reg.Form. Emilia Romagna) ed inseriti in banca dati “La formazione utile” nel sito Web:www.ispesl.it box Formazione. I percorsi formativi sono svolti in modalità integrata con sviluppo delle argomentazioni in autoistruzione e collegamenti della durata ciascuno di 15 minuti. Viene utilizzata la Formazione a Distanza(FaD) riconosciuta ed applicata a livello regionale, nazionale ed in sede europea. Obiettivi dei corsi in FaD Integrata I moduli, complessivamente, sono stati progettati per la loro fruizione a distanza ed integrati per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo professionale previsto dal corso contribuendo e collaborando ad organizzare e gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza. Tutor Multimediale: Il temine Tutor significa istitutore con tre ruoli: quello di “facilitatore” dell’apprendimento con compiti di orientamento e di docenza-formativa vera e propria che comprende il monitoraggio e la verifica dell’apprendimento del frequentante il corso. E’ un formatore senior esperto di degli argomenti trattati nel corso ed è in grado di attivare delle strategie didattiche mirate al raggiungimento degli obiettivi didattici del processo formativo progettato. E’ un buon conoscitore degli aspetti emozionali, cognitivi e sociali della comunicazione on line in grado di gestire l’apprendimento collaborativi interattivo in rete e possiede una buona conoscenza tecnica del sistema di collegamento audio-video. Metodologia - Collegamento tramite skype con tutor multimediale e utilizzo di slides - Videocorsi di formazione commentati in collegamento audio-video - Verifica di apprendimento: test a risposte chiuse e analisi di casi Verifiche Saranno del tipo interattivo con il Tutor e mediante la compilazione in tempo reale di Test, Role Playning, Problem solving e simulazione del ruolo con risoluzione di casi. Documentazione Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al corsista in formato pdf . Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei collegamenti audio-video e la fotocopia dell’Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta. Attestato Alla conclusione del percorso formativo, dopo la verifica finale, sarà inviato al corsista, tramite servizio postale con Raccomandata A.R. o in pdf, l’ Attestato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. L'Attestato è rilasciato da QSS Formazione Sicurezza e Salute (www.qsscorsionline.it) e FeSICA Confsal Edilizia (www.fesicaedilizia.it) che ha validato il percorso formativo ai fini didattico-formativi. Per ulteriori informazioni www.avanzatosicurezza.it Tel.no 339/7626301 FeSICA Confsal Edilizia Soggetto Formazione Nazionale“OPE LEGIS”: Il Sindacato FeSICA Confsal Edilizia organizzazione sindacale di lavoratori edili e professionisti della sicurezza dell’edilizia firmataria di CCNL settore edilizia fin dal 1998, è soggetto formatore nazionale abilitato “ope legis” ex art. 8 bis, comma 3 del D.Lgs. 626/94,così come modificato dal D.Lgs. 195/03 Accordo Stato regioni del 26/01/2006 - G.U. N. 37 DEL 14/02/2006, recepito dal D.Lgs. 81/08 art.32 punto 4 , nella sua qualità di associazione sindacale di lavoratori edili aderente alla Confsal Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori


 


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